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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE) per assicurare la continuita' della presenza italiana nel
territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza
elettorale dell'OSCE. A tal fine, e' autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.