Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di doping
1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della salute
individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei
principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione
contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre
1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad
essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in
tema di tutela della salute e della regolarita' delle gare e non puo'
essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di
qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrita'
psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la
somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee
a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e
certificate dal medico, all'atleta stesso puo' essere prescritto
specifico trattamento purche' sia attuato secondo le modalita'
indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o
nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze
terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a
disposizione delle autorita' competenti la relativa documentazione e
puo' partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti
sportivi, purche' cio' non metta in pericolo la sua integrita'
psicofisica.