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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero
austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I
territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in
Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre
1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14
marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al comma
1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica
austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e'
riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una
dichiarazione in tal senso con le modalita' di cui all'articolo 23
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, reca: "Esecuzione del
Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".
- La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: "Ratifica ed
esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con
allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con
allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato
ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.".
- Il testo dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
91 (Nuove norme sulla cittadinanza), e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la
conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla
cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile
del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire
la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare
del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli atti
o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla
conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana
vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi
viene effettuata annotazione a margine dell'atto di
nascita.".