Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attivita' come
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove
lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo
comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche'
i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresi', lo scopo di favorire il
formarsi di nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare
quelle gia' esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al
presente articolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 2:
- I testi degli articoli 2, 3, secondo comma, 4,
secondo comma, 9 e 18 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale".
"Art. 3. - E' compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese".
"Art. 4. - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, una
attivita' o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della societa'".
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione".
"Art. 18. - I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.".