Legge Ordinaria n. 385 del 14/12/2000 G.U. n. 301 del 28 Dicembre 2000
Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   1.   In   deroga   all'articolo   6,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge   12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n. 638, sostituito
dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano
nella  condizione  di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  503  del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre
1992,  mancavano  non  piu'  di  due anni al raggiungimento dell'eta'
pensionabile  prevista  dalla  normativa  vigente alla predetta data,
l'integrazione  al  trattamento  minimo,  fermo restando il limite di
reddito  proprio,  e'  attribuita,  a  decorrere dal 1° gennaio 2000,
nella  misura  del  70  per cento in presenza di reddito cumulato con
quello  del  coniuge  di  importo  superiore  a  quattro  volte e non
eccedente  cinque  volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del
fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  calcolato  in  misura pari a
tredici  volte  l'importo  mensile  in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno  e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato
non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.
   2.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, ai quali, alla data del 31
dicembre  1992,  mancavano  non  piu'  di  tre anni al raggiungimento
dell'eta' pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta
data,  l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite
di  reddito proprio, e' attribuita, nelle stesse misure percentuali e
per  le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal
1°  gennaio  2001  e  dal  1°  gennaio  2002 a seconda che la data di
nascita  cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno
di nascita.
   3.  L'integrazione  e'  attribuita  nell'aliquota  prevista per la
fascia  in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare
il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia
e  la  parte  di  integrazione  eventualmente eccedente e' ridotta in
ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva
e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.
   4.  Per  le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 e' fatta salva,
se piu' favorevole, la previgente disciplina.
   5.  L'importo  erogato  a  titolo  di  integrazione al trattamento
minimo  ai  sensi  dei commi 1 e 2 e' rideterminato ovvero sospeso in
relazione  alle  variazioni  dell'ammontare  del reddito cumulato che
dovessero  intervenire  successivamente alla data di decorrenza della
pensione.
   6.   All'onere   derivante   dall'attuazione  dei  commi  1  e  2,
quantificato  in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a
decorrere dal 2001, si provvede:
   a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il
2001  e 30.000 milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
   b)   quanto   a   lire   350  milioni  per  l'anno  2000  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
   c)  quanto  a lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000
milioni  per  gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla
tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
   7.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e  di  farla  osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14
dicembre 2000
                               CIAMPI
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
     Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Note all'art. 1:
                 -  Il  testo  dell'art.  6, comma 1, lettera b), del
          decreto-legge  12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683 (Misure
          urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  e per il
          contenimento  della  spesa  pubblica, disposizioni per vari
          settori  della pubblica amministrazione e proroga di taluni
          termini), come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  503,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
                 "Art.  6.  - 1. L'integrazione al trattamento minimo
          delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti   dei   lavoratori  dipendenti,  delle  gestioni
          sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche' delle
          gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  della gestione
          speciale  minatori  e  dell'ENASARCO non spetta ai soggetti
          che posseggano:
                   a) (Omissis);
                   b) nel  caso  di persona coniugata, non legalmente
          ed  effettivamente  separata, redditi propri per un importo
          superiore  a  quello richiamato al punto a), ovvero redditi
          cumulati  con quelli del coniuge per un importo superiore a
          quattro   volte  il  trattamento  minimo  medesimo.  Per  i
          lavoratori    andati   in   pensione   successivamente   al
          31 dicembre  1993  e  fino al 31 dicembre 1994, il predetto
          limite  di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento
          minimo.".
                 -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503  (Norme  per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art.  3  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
                 "3. In deroga ai commi 1 e 2:
                   a) continuano  a  trovare applicazione i requisiti
          di  assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente
          normativa   nei  confronti  dei  soggetti  che  li  abbiano
          maturati   alla  data  del  31 dicembre  1992,  ovvero  che
          anteriomente   a   tale   data  siano  stati  ammessi  alla
          prosecuzione  volontaria  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  dicembre 1971, n. 1432, e successive
          modificazioni ed integrazioni;
                   b) per  i  lavoratori  subordinati che possono far
          valere  una  anzianita'  assicurativa di almeno venticinque
          anni,  occupati per almeno dieci anni per periodi di durata
          inferiore  a  52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo
          il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia
          previsto dalla previgente normativa;
                   c) nei  casi  di  lavoratori  dipendenti che hanno
          maturato  al 31 dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e
          contributiva  tale  che,  anche se incrementata dai periodi
          intercorrenti  tra  la  predetta  data  e  quella  riferita
          all'eta'   per   il   pensionamento   di   vecchiaia,   non
          consentirebbe  loro  di  conseguire  i  requisiti di cui ai
          commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti
          fino   al   limite   minimo   previsto   dalla   previgente
          normativa.".
                 - Il  testo  dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236 (Interventi urgenti a
          sostegno  dell'occupazione),  come  da  ultimo rifinanziata
          dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' il
          seguente:
                 "7.  Per le finalita' di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo".
                 - Il  testo  della tabella D della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488 [Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2000)], e' il seguente:

                                                           "Tabella D

           RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI
             SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE
                       SPESE IN CONTO CAPITALE


Oggetto del provvedimento          2000         2001         2002
                                           milioni di lire)

                         (Omissis)

Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:

Art. 1, comma 7: Fondo per
l'occupazione (Lavoro e
previdenza: 7.2.1.3 -
Occupazione - cap. 7670)           800.000         -             -

Articoli 3, comma 9, e 8,
comma 4-bis: Contributo
speciale alla regione
Calabria (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
7.2.1.12 - Interventi
straordinari per la Calabria
- cap. 8640)                       150.000      150.000      150.000

   (Omissis)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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