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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
"bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo
disciplinare di produzione e' approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione
Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio
Calabria olio essenziale" e' riservata al prodotto che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere
validita' il giorno stesso della registrazione comunitaria della
denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si
ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa
denominazione di origine di cui al comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali
avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili
per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di
origine controllata di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14
luglio 1992 e' relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari.