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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, le parole:
"entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale" sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 24 gennaio 1986, n. 17, reca: "Iscrizione e
avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di
truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di
custodia".
- L'art. 6 della sopracitata legge n. 17 del 1986,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6. - L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari
e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono gia' in congedo assoluto e vi
hanno titolo, avverra' in base a domanda da presentarsi ai
competenti enti territoriali ed avra' decorrenza dalla data
in cui sono venute a sussistere per l'interessato le
condizioni previste dall'art. 1 della presente legge".