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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Passaggio di area o di disciplina del
personale del Servizio sanitario nazionale)
1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente
alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla
stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale
rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in
un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale e' stato
assunto, e' inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa,
con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina
nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il
direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale e' tenuto a verificare, previa consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del
personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale
era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando
l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche
conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato
libero nell'area o disciplina di provenienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.