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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in
possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la
ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono
ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale,
rinnovabile per non piu' di quattro volte entro il quarantacinquesimo
anno di eta'.
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto
un premio nei seguenti importi:
a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere
per meta' all'atto dell'assunzione della ferma e per meta' dopo
dodici mesi;
b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da
corrispondere in unica soluzione;
c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere
in unica soluzione;
d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da
corrispondere in unica soluzione;
e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere
in unica soluzione.
3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in
possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato
il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre
tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, e' corrisposto
in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la
cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla
differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e
quello complessivo dei premi percepiti.
4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in
possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo
anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta' e siano in
possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di
velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione
meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento
dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli
articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo
dei premi di cui al comma 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
recante: "Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1,
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in materia di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del
personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; si
riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 1:
"Art. 2 (Limiti di eta' per la cessazione dal
servizio). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal
servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati,
qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'.
2. Fermi restando il limite di 60 anni per la
cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei
ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e
del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento
del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due
anni in soprannumero agli organici del grado ed in
eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
disposizione dell'Amministrazione della difesa per
l'impiego in incarichi prevalentemente di natura
tecnico-amministrativa".
"Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima
applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal
servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati
al 57o anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58o
anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59o anno per gli
anni dal 2005 al 2007 ed al 60o anno a decorrere dal 2008".