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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione
parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli
allegati A, B, C.
Nota all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'articolo 14 recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. l decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo
76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo
e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti.
In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo
e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
alle direttive della legge di delegazione. Il Governo,
nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere
definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.".