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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro",
nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche,
fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di
contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente
patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in
Italia, adotta iniziative volte a:
a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella
diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione
del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonche'
favorire l'attivazione di nuove istituzioni e citta'-centri delle
scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze
storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonche'
delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia
delle scienze e delle tecniche;
c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le
universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di
formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione
dei musei e delle citta'-centri delle scienze e delle tecniche che ci
si propone di potenziare o di istituire;
d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie
per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza,
con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e
storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche
mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni,
realizzazioni editoriali e multimediali;
f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni
ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori
scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con
iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della
ricerca e della produzione, cosi' da far crescere una diffusa
consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per
la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della societa'.
2. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la
costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri
scientifici e storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso
intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di
storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di
interesse locale e di strutture con analoghe finalita', nonche'
l'adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e
gli orti botanici delle universita' in condizione di svolgere
un'opera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal
comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento
delle attivita' gia' svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla
individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul
territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti
telematiche, anche mediante centri di servizio.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un
finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalita'
giuridica, entita' delle collezioni conservate o del patrimonio
materiale o immateriale disponibile, attivita' prodotte, utenza
raggiunta, qualita' dell'offerta didattica e comunicativa, capacita'
di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti
cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti in
possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una
tabella, da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di
cui all'articolo 2-quater e acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari. La tabella e' sottoposta a revisione ogni
tre anni con la medesima procedura.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine
di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle
risorse finanziarie, il Ministro puo' promuovere accordi e stipulare
intese con le altre amministrazioni dello Stato, le universita' ed
altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono
programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e
modalita' di finanziamento delle iniziative di comune interesse.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di
specifica competenza dell'Amministrazione dei beni e delle attivita'
culturali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge,
il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando
specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito nella
tabella di cui al comma 3".
2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.