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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri
1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il Governo e'
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare,
ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio
decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in
contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed
i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le
attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i
contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche'
l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e
sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di
Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con
dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore
della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti
compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle
libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei
casi di pubblica calamita', in conformita' con l'articolo 1 della
legge 11 luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero
sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate
stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e,
sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla
ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e
sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per
l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici penali
militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare
alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari
all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in
attivita' istituzionali nel territorio nazionale, concorso al
servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di
comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di
dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione
del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti
adeguamenti che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per
l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei
carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione
di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali
da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti,
anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze
organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli e specialita' anche per consentire l'autonomo
soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale
revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le
dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i
titoli e le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per
ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di
corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a
65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di
divisione, equiparando correlativamente anche quello del
Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la
funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i
restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione
gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli
ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze
organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in
modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le
Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed
eventualmente adeguare le modalita' di ammissione all'Istituto
superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo
ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio
dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti
legislativi nonche' l'abrogazione delle norme regolamentari e di
ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova
disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2,
lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri
previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo
8.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, reca:
"Approvazione del regolamento organico per l'arma dei
carabinieri Reali".
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni
del Ministero della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):
- Per quanto concerne la legge 18 febbraio 1997, n. 25,
si veda la nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n.
382 (Norme di principio sulla disciplina militare), e' il
seguente:
"Art. 1. - Le Forze armate sono al servizio della
Repubblica, il loro ordinamento e la loro attivita' si
informano ai principi costituzionali.
Compito dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica
e' assicurare, in conformita' al giuramento prestato e in
obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e
concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al
bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche
calamita'".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 1:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
reca: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 4:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
reca: "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28
dicembre 1995, n. 549".