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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000
milioni per l'anno 2000 in favore dell'associazione "Servizio sociale
internazionale - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente
morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n.
361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. 20 aprile 1973, n. 361, conferisce, su
proposta del Ministro degli affari esteri, al Servizio
sociale internazionale - sezione italiana, con sede in
Roma, la personalita' giuridica di cui all'art. 12 del
codice civile, che recita testualmente:
"Le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalita' giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto del
Presidente della Repubblica".