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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della
navigazione satellitare, di rafforzare la competitivita'
dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonche' di
consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei, e'
autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600
miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100
miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di
lire 20 miliardi nell'anno 2002.
2. Il fondo, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, e' ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanati d'intesa con i Ministri interessati, in relazione
alle misure di intervento necessarie per conseguire le finalita' di
cui al comma 1.
3. Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del
programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS
2-Galileo", e' autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui
al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un
ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 250
miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140
miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.
4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla
realizzazione del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo
10 della legge 21 dicembre 1996, n.665. A tale fine all'ENAV e'
assegnata, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, la
somma iniziale di lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi
nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.
5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali adempimenti da
effettuare nell'anno 1999 in relazione al programma di cui al comma
3, l'ASI e l'ENAV sono autorizzati ad anticipare per tale anno
risorse nel limite complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener
conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.
6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non
corrisposte affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le quote versate
all'ENAV a all'ASI non utilizzate al termine del programma sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo stesso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno
2001 e a lire 50 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, parzialmente. utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n.
665, e' il seguente:
"Art. 10 (Programmi europei nel settore della
navigazione satellitare). - 1. L'Ente partecipa ai
programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore
dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel
campo della navigazione satellitare "Global Navigation
Satellite System" (GNSS). La partecipazione al GNSS,
paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene
in coordinamento con la direzione generale dell'aviazione
civile, l'agenzia spaziale italiana ed il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui
copertura e' definita nel contratto di programma di cui
all'art. 9, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la
installazione sul territorio nazionale di apposite
infrastrutture.".