Legge Ordinaria n. 103 del 22/03/2001 G.U. n. 81 del 6 Aprile 2001
Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d' Europa
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo
del  Consiglio  d'Europa,  di  seguito denominata "CEB", pari ad euro
237.083.435,  e'  elevata  ad  euro  549.691.654,  conformemente alla
risoluzione  n.  321  del  9 novembre  1999 adottata dal Consiglio di
direzione  della  Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del
nuovo  statuto  della CEB, approvato con risoluzione del Comitato dei
Ministri  del  Consiglio  d'Europa  del  16 giugno 1993 e relativa al
quinto aumento di capitale della predetta Banca.
  2.  La  partecipazione  all'aumento  di  capitale di cui al comma 1
viene attuata:
    a) mediante   sottoscrizione,   senza   obbligo   di   versamento
immediato,  di  nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro
278.096.271;
    b) con  l'attribuzione  supplementare di titoli di partecipazione
dell'ammontare  di  euro  34.511.947,  pari  alla  quota  italiana di
riserve da incorporare nel capitale.
  3.   La  quota  di  capitale  corrispondente  ai  nuovi  titoli  di
partecipazione  sottoscritti  dall'Italia sara' versata, su richiesta
della CEB, avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti,
solo  se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di
prestiti  contratti  conformemente agli articoli V e VI dello statuto
della CEB.
  4.  Agli  eventuali  oneri  che  dovessero  derivare  all'Italia in
attuazione della presente legge, si provvede, in considerazione della
natura  della  spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 22 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Nota all'art. 1, comma 4:
              -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
              "Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di  riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  in  caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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