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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo
del Consiglio d'Europa, di seguito denominata "CEB", pari ad euro
237.083.435, e' elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla
risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di
direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del
nuovo statuto della CEB, approvato con risoluzione del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al
quinto aumento di capitale della predetta Banca.
2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1
viene attuata:
a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento
immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro
278.096.271;
b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione
dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di
riserve da incorporare nel capitale.
3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di
partecipazione sottoscritti dall'Italia sara' versata, su richiesta
della CEB, avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti,
solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di
prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto
della CEB.
4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in
attuazione della presente legge, si provvede, in considerazione della
natura della spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 1, comma 4:
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".