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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Obbligo del segreto professionale
1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito
con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto
professionale su quanto hanno conosciutoper ragione della loro
professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o
privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile
e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie
previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il
difensore.
3. Agli assistenti sociali si applicano, altresi', tutte le altre
norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto
compatibili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- La legge 23 marzo 1993, n. 84, reca: "Ordinamento
della professione di assistente sociale e istituzione
dell'albo professionale".