Legge Ordinaria n. 12 del 08/02/2001 G.U. n. 41 del 19 Febbraio 2001
Norme per agevolare l' impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Al  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna
   di  sostanze  sottoposte  a  controllo  puo' essere fatta anche da
   parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di farmaci
   di   cui   all'allegato  III-bis,  accompagnate  da  dichiarazione
   sottoscritta  dal  medico  di  medicina  generale,  di continuita'
   assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,
   che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
   di  pazienti  affetti  da  dolore  severo  in  corso  di patologia
   neoplastica   o   degenerativa,   ad  esclusione  del  trattamento
   domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei";
b) all'articolo 43:
   1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
   "2-bis.  Le  ricette  per  le  prescrizioni  dei  farmaci  di  cui
   all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per
   i  farmaci  non  forniti  dal  Servizio sanitario nazionale, ed in
   triplice  copia  a  ricalco  per  i  farmaci  forniti dal Servizio
   sanitario  nazionale,  su  modello predisposto dal Ministero della
   sanita', completato con il timbro personale del medico";
   2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   "3-bis.  La  prescrizione  dei farmaci di cui all'allegato III-bis
   puo'  comprendere  fino  a  due preparazioni o dosaggi per cura di
   durata  non  superiore  a trenta giorni. La ricetta deve contenere
   l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono
   professionale  del medico chirurgo o del medico veterinario da cui
   e' rilasciata";
   3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
   "4.  Il  Ministro  della sanita' stabilisce con proprio decreto la
   forma  ed  il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei
   farmaci  di  cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui
   all'allegato  III-bis e' modificato con decreto del Ministro della
   sanita'  emanato,  in conformita' a nuove disposizioni di modifica
   della  disciplina  comunitaria,  sentiti  l'Istituto  superiore di
   sanita'  e il Consiglio superiore di sanita', per l'inserimento di
   nuovi  farmaci  contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e
   III  previste  dall'articolo  14,  aventi  una  comprovata  azione
   narcotico-analgesica.
   5.  I  medici  chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
   approvvigionarsi   dei   farmaci   di   cui  all'allegato  III-bis
   attraverso  autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente
   articolo,  e  ad  approvvigionarsi,  mediante  autoricettazione, a
   detenere nonche' a trasportare la quantita' necessaria di sostanze
   di  cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso
   professionale  urgente.  Copia dell'autoricettazione e' conservata
   per  due  anni  a  cura  del  medico,  che tiene un registro delle
   prestazioni  effettuate,  per  uso  professionale  urgente,  con i
   farmaci di cui all'allegato III-bis.
   5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
   servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle
   aziende  sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio
   di  pazienti  affetti  da  dolore  severo  in  corso  di patologia
   neoplastica   o   degenerativa,   ad  esclusione  del  trattamento
   domiciliare  degli  stati  di  tossicodipendenza  da  oppiacei, le
   quantita'  terapeutiche  dei  farmaci di cui all'allegato III-bis,
   accompagnate  dalla  certificazione  medica  che  ne  prescrive la
   posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
   5-ter.  Gli  infermieri  professionali  che  effettuano servizi di
   assistenza  domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base
   o  nei  servizi  territoriali  delle  aziende sanitarie locali e i
   familiari  dei  pazienti, opportunamente identificati dal medico o
   dal  farmacista,  sono  autorizzati  a  trasportare  le  quantita'
   terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate
   dalla  certificazione  medica  che  ne  prescrive  la  posologia e
   l'utilizzazione  a  domicilio di pazienti affetti da dolore severo
   in  corso  di  patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione
   del  trattamento  domiciliare  degli stati di tossicodipendenza da
   oppiacei";
   4)  il  comma  6  e' abrogato con effetto dalla data di entrata in
   vigore  del  decreto  del  Ministro  della sanita' di cui al primo
   periodo  del comma 4, come sostituito dal numero 3) della presente
   lettera;
   c) all'articolo 45:
   1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui
   alle  tabelle  I,  II  e III previste dall'articolo 14 soltanto su
   presentazione  di  prescrizione  medica sulle ricette previste dai
   commi  2  e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantita' e nella forma
   prescritta";
   2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
   "4.  Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione
   medica non puo' essere piu' spedita.
   5.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il contravventore alle
   disposizioni  del  presente  articolo  e'  soggetto  alla sanzione
   amministrativa  consistente  nel  pagamento  di  una somma da lire
   200.000 a lire 1.000.000";
c) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;
d) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
   "2-bis.  Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e
   private,  nonche'  le  unita'  operative  dei servizi territoriali
   delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e
   scarico  delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  di cui alle
   tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
   2-ter.  Il  registro  di  carico e scarico deve essere conforme al
   modello  di cui al comma 2 ed e' vidimato dal direttore sanitario,
   o  da  un  suo  delegato,  che provvede alla sua distribuzione. Il
   registro  di  carico  e  scarico e' conservato, in ciascuna unita'
   operativa,  dal  responsabile  dell'assistenza infermieristica per
   due anni dalla data dell'ultima registrazione.
   2-quater.  Il  dirigente  medico  preposto all'unita' operativa e'
   responsabile   della  effettiva  corrispondenza  tra  la  giacenza
   contabile  e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope
   di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
   2-quinquies.  Il  direttore responsabile del servizio farmaceutico
   compie  periodiche  ispezioni per accertare la corretta tenuta dei
   registri  di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale
   da trasmettere alla direzione sanitaria".
  2. Al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente
allegato:
"Allegato III-bis (articoli 41 e 43)
Farmaci che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate
Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Idromorfone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone".
  3.  Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 43
del  citato  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  come sostituito dal comma 1,
lettera  b),  numero  3),  del  presente  articolo,  e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  All'articolo  5,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  539,  le parole: "hanno validita' limitata a dieci giorni"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "hanno validita' limitata a trenta
giorni".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 8 febbraio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
              -  Il  testo dell'art. 41 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 309 del 1990,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  41  (Legge  22 dicembre  1975.  n. 685, art. 41-
          Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Modalita'
          di  consegna.  -  1.  La  consegna di sostanze sottoposte a
          controllo,  da parte degli enti a delle imprese autorizzati
          a commerciarle, deve essere fatta:
                a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione
          al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua
          identita',  qualora  la  consegna  sia effettuata presso la
          sede  dell'ente  o  dell'impresa,  e  annotando  i dati del
          documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
                b) a  mezzo  di  un  qualunque dipendente dell'ente o
          dell'impresa,   debitamente  autorizzato,  direttamente  al
          domicilio   dell'acquirente,   previo   accertamento  della
          identita'  di quest'ultimo e annotando i dati del documento
          di riconoscimento in calce al buono acquisto;
                c) a mezzo pacco postale assicurato;
                d) mediante  agenzia di trasporto o corriere privato.
          In  questo  caso,  ove si tratti di sostanze stupefacenti o
          psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'art.
          14  e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il
          trasporto  deve  essere  effettuato previa comunicazione, a
          cura  del  mittente,  al  piu' vicino ufficio di Polizia di
          Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
              1-bis.  In  deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
          la  consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere
          fatta  anche  da parte di operatori sanitari, per quantita'
          terapeutiche   di  farmaci  di  cui  all'allegato  III-bis,
          accompagnate  da  dichiarazione  sottoscritta dal medico di
          medicina  generale,  di  continuita'  assistenziale  o  dal
          medico  ospedaliero  che  ha  in  cura  il paziente, che ne
          prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
          di  pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
          neoplastica  o  degenerativa, ad esclusione del trattamento
          domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
              2.  La  comunicazione,  di  cui al comma 1, lettera d),
          compilata  in  triplice copia, deve indicare il mittente ed
          il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto,
          la  natura  e  la quantita' degli stupefacenti trasportati.
          Una  delle  copie  e'  trattenuta  dall'ufficio  o  comando
          predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente
          ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per
          la  opportuna  azione  di  vigilanza;  la terza, timbrata e
          vistata   dall'ufficio   o   comando  di  cui  sopra,  deve
          accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario
          al mittente.
              3.  Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti
          o   psicotrope   non  ottemperando  alle  disposizioni  del
          presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno e
          con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
              4.  Chi  vende  o cede sostanze sottoposte a controllo,
          deve  conservare  la copia della fattura, il relativo buono
          acquisto,  nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o
          corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o
          del corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
          La  inosservanza  delle  disposizioni del presente comma e'
          punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma fino a lire un milione.".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
              -  Il  testo dell'art. 43 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 309 del 1990,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  43  (Legge  22  dicembre 1975, n. 685, art. 43 -
          Legge  26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 2) - Obblighi
          dei medici chirurghi e dei medici veterinari. - 1. I medici
          chirurghi   ed   i   medici   veterinari,  che  prescrivono
          preparazioni  di  cui  alle  tabelle  I,  II e III previste
          dall'art.  14,  debbono  indicare chiaramente nelle ricette
          previste  dal  comma 2, che devono essere scritte con mezzo
          indelebile,   il   cognome,   il   nome   e   la  residenza
          dell'ammalato   al   quale   le   rilasciano   ovvero   del
          proprietario   dell'animale  ammalato;  segnarvi  in  tutte
          lettere  la  dose prescritta e l'indicazione del modo e dei
          tempi   di  somministrazione;  apporre  sulla  prescrizione
          stessa la data e la firma.
              2.  Le  ricette  per le prescrizioni delle preparazioni
          indicate   nel  comma  1  debbono  essere  staccate  da  un
          ricettario  a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal
          Ministero  della  sanita'  e  distribuito,  a richiesta dei
          medici  chirurghi  e  dei medici veterinari, dai rispettivi
          ordini  professionali,  che, all'atto della consegna devono
          far  firmare  ciascuna  ricetta  dal sanitario, il quale e'
          tenuto  a ripetere la propria firma all'atto della consegna
          al richiedente.
              2-bis.  Le  ricette  per le prescrizioni dei farmaci di
          cui  all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a
          ricalco  per  i  farmaci non forniti dal Servizio sanitario
          nazionale,  ed  in  triplice  copia a ricalco per i farmaci
          forniti   dal  Servizio  sanitario  nazionale,  su  modello
          predisposto  dal Ministero della sanita', completato con il
          timbro personale del medico.
              3.  Ciascuna  prescrizione  deve  essere limitata a una
          sola  preparazione  o ad un dosaggio per cura di durata non
          superiore  ad  otto  giorni,  ridotta  a  giorni tre per le
          prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere,
          inoltre,   l'indicazione   del   domicilio   e  del  numero
          telefonico  del medico chirurgo o del medico veterinario da
          cui e' rilasciata.
              3-bis.  La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato
          III-bis  puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi
          per  cura  di  durata non superiore a trenta giorni ricetta
          deve  contenere l'indicazione del domicilio professionale e
          del  numero di telefono professionale del medico chirurgo o
          del medico veterinario da cui e' rilasciata.
              4.  Il  Ministro  della  sanita' stabilisce con proprio
          decreto  la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla
          prescrizione  dei  farmaci  di  cui  all'allegato  III-bis.
          L'elenco   dei  farmaci  di  cui  all'allegato  III-bis  e'
          modificato  con decreto del Ministro della sanita' emanato,
          in  conformita'  a  nuove  disposizioni  di  modifica della
          disciplina  comunitaria,  sentiti  l'Istituto  superiore di
          sanita'   e   il   Consiglio   superiore  di  sanita',  per
          l'inserimento  di  nuovi  farmaci contenenti le sostanze di
          cui  alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14, aventi
          una comprovata azione narcotico-analgesica.
              5.  I  medici  chirurghi  e  i  medici  veterinari sono
          autorizzati   ad   approvvigionarsi   dei  farmaci  di  cui
          all'allegato  III-bis  attraverso autoricettazione, secondo
          quanto    disposto    dal    presente    articolo,   e   ad
          approvvigionarsi,  mediante  autoricettazione,  a  detenere
          nonche'  a  trasportare la quantita' necessaria di sostanze
          di  cui  alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 per
          uso  professionale  urgente. Copia dell'autoricettazione e'
          conservata  per  due  anni  a cura del medico, che tiene un
          registro    delle    prestazioni    effettuate,   per   uso
          professionale  urgente,  con  i farmaci di cui all'allegato
          III-bis.
              5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di
          base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o
          accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a
          consegnare  al  domicilio  di  pazienti  affetti  da dolore
          severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
          esclusione  del  trattamento  domiciliare  degli  stati  di
          tossicodipendenza  da  oppiacei,  le quantita' terapeutiche
          dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla
          certificazione  medica  che  ne  prescrive  la  posologia e
          l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
              5-ter.  Gli  infermieri  professionali  che  effettuano
          servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti
          sanitari  di  base o nei servizi territoriali delle aziende
          sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente
          identificati  dal medico o dal farmacista, sono autorizzati
          a  trasportare le quantita' terapeutiche dei farmaci di cui
          all'allegato  III-bis,  accompagnate  dalla  certificazione
          medica  che  ne  prescrive la posologia e l'utilizzazione a
          domicilio  di pazienti affetti da dolore severo in corso di
          patologia  neoplastica  o  degenerativa,  ad esclusione del
          trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
          oppiacei.
              6.  Le  prescrizioni  a  persone assistite dal Servizio
          sanitario  nazionale debbono essere rilasciate in originale
          e  copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri
          chiari  ed  indelebili  la  dicitura:  "copia  per l'unita'
          sanitaria locale .".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
              -  Il  testo dell'art. 45 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 309 del 1990,
          cosi' como modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art. 45 (Legge 22 dicembre1975, n. 685, art 45 - Legge
          26 giugno 1990, n. 162, art. 11 commi 1 e 2) - Obblighi del
          farmacista.   -   1.   La   vendita  dei  farmaci  e  delle
          preparazioni  di  cui  alle  tabelle  I,  II e III previste
          dall'art.  14  deve  essere  effettuata  dal farmacista con
          l'obbligo di accertarsi dell'identita' dell'acquirente e di
          prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento
          in calce alla ricetta.
              2.   Il   farmacista   deve  vendere  i  farmaci  e  le
          preparazioni  di  cui  alle  tabelle  I,  II e III previste
          dall'art.  14  soltanto  su  presentazione  di prescrizione
          medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'art.
          43 e nella quantita' e nella forma prescritta.
              3.  Il  farmacista  ha  l'obbligo  di  accertare che la
          ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite
          nell'art.   43,  di  annotare  sulla  ricetta  la  data  di
          spedizione  e  di  conservare  la  ricetta stessa tenendone
          conto ai fini del discarico ai sensi dell'art. 62.
              4.  Decorsi  trenta  giorni  dalla data del rilascio la
          prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
              5.   Salvo   che   il   fatto   costituisca  reato,  il
          contravventore  alle  disposizioni del presente articolo e'
          soggetto   alla  sanzione  amministrativa  consistente  nel
          pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000.
              6.  Il  Ministro della sanita' e' delegato a stabilire,
          con  proprio  decreto  la  forma ed il contenuto dei moduli
          idonei   al   controllo   del   movimento   delle  sostanze
          stupefacenti  e  psicotrope  tra  le farmacie interne degli
          ospedali e singoli reparti.".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
              -  Il  testo dell'art. 60 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 309 del 1990,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  60  (Legge  22 dicembre 1975, n. 685, art. 60) -
          Registro  di  entrata  e  uscita.  -  1.  Ogni  acquisto  o
          cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti
          o  psicotrope  di  cui  alle  tabelle  I,  II,  III, IV e V
          previste,  dall'art. 14 deve essere iscritto in un registro
          speciale  nel  quale,  senza  alcuna  lacuna,  abrasione  o
          aggiunta,   in   ordine   cronologico,   secondo   un'unica
          progressione  numerica,  deve  essere tenuto in evidenza il
          movimento  di  entnta  e di uscita delle sostanze predette.
          Tale   registro  e'  numerato  e  firmato  in  ogni  pagina
          dall'autorita'  sanitaria  locale,  che riporta nella prima
          pagina   gli   estremi   della  autorizzazione  e  dichiara
          nell'ultima  il  numero  delle pagine di cui il registro e'
          costituito.
              2.   Il   registro   deve  essere  conforme  a  modello
          predisposto  dal  Ministero  della sanita' ed approvato con
          decreto del Ministro.
              2-bis.  Le  unita'  operative delle strutture sanitarie
          pubbliche  e  private,  nonche'  le  unita'  operative  dei
          servizi  territoriali  delle  aziende sanitarie locali sono
          dotate  di  registro  di  carico  e  scarico delle sostanze
          stupefacenti  e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e
          IV previste dall'art. 14.
              2-ter.  Il  registro  di  carico  e scarico deve essere
          conforme  al  modello  di cui al comma 2 ed e' vidimato dal
          direttore  sanitario,  o  da  un suo delegato, che provvede
          alla  sua  distribuzione.  Il  registro di carico e scarico
          conservato,  in ciascuna unita' operativa, dal responsabile
          dell'assistenza  infermieristica  per  due  anni dalla data
          dell'ultima registrazione.
              2-quater.   Il  dirigente  medico  preposto  all'unita'
          operativa  e'  responsabile  della effettiva corrispondenza
          tra  la  giacenza  contabile  e quello reale delle sostanze
          stupefacenti  e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e
          IV previste dall'art. 14.
              2-quinquies.  Il  direttore  responsabile  del servizio
          farmaceutico  compie  periodiche ispezioni per accertare la
          corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto
          e  redige  apposito  verbale  da trasmettere alla direzione
          sanitaria.".
          Nota all'art. 1, comma 3:
              -  Per  il testo dell'art. 43, comma 4, del testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          309  del 1990, si veda la precedente nota all'art. 1, comma
          1, lettera b).
          Nota all'art. 1, comma 4:
              -   Il   testo   dell'art.  5,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  n.  539  del  1992 (Attuazione della direttiva
          92/26/CEE  riguardante  la  classificazione nella fornitura
          dei  medicinali per uso umano), cosi' come modifacato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "Art.  5  (Medicinali soggetti a prescrizione medica da
          rinnovare volta per volta).
              (Omissis).
              3.  Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al
          comma  1  hanno  validita'  limitata  a trenta giorni; esse
          devono  essere  ritirate  dal  farmacista,  che e' tenuto a
          conservarle   per   sei   mesi,  qualora  non  le  consegni
          all'autorita'  competente  per  il  rimborso  del  prezzo a
          carico del Servizio sanitario nazionale.
              Omissis.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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