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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche' al
personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da
parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori
da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di
emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora
attivato, sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei
criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della
sanita', con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino