Legge Ordinaria n. 120 del 03/04/2001 G.U. n. 88 del 14 Aprile 2001
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  E'  consentito  l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
extraospedaliera  anche al personale sanitario non medico, nonche' al
personale  non  sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.
  2.  Le  regioni  e le province autonome disciplinano il rilascio da
parte  delle  aziende  sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere
dell'autorizzazione  all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori
da  parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di
emergenza  118  competente  per  territorio  o,  laddove  non  ancora
attivato,  sotto  la  responsabilita'  dell'azienda  unita' sanitaria
locale  o  dell'azienda  ospedaliera  di  competenza,  sulla base dei
criteri  indicati  dalle  linee  guida  adottate  dal  Ministro della
sanita',  con  proprio  decreto,  entro  novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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