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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma
universitario o di laurea, le universita' presso le quali gli
studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione,
nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno
accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di
diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n.
264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile
nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad
uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2
agosto 1999, n. 264, le universita' presso le quali risultano
iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione al
secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti
formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 1999-2000, e'
autorizzato l'utilizzo dei postiriservati ai cittadini non comunitari
residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i
quali non e' pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani
esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle
graduatorie di merito. Le universita' consentono, altresi',
l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli
studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo
almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno
accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di
cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali
provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso
universitario frequentato nel predetto anno accademico.
4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico
2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, e'
consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
5. Sono nulle le deliberazioni delle universita' in contrasto con
la presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi
universitari):
"Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli
accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,
in architettura, nonche' ai corsi di diploma universitario,
ovvero individuati come di primo livello in applicazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, concernenti la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che
determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,
all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un
numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso".
"Art. 2. - 1. Sono programmati dalle universita' gli
accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento
didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o
comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da
quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i quali
l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come
parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso
strutture diverse dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione
individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui
all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni.
2. Sono programmati dall'Universita' di Trieste gli
accessi al corso di laurea in scienze internazionali e
diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei
particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e
internazionale adempiuti da tale corso".
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291, prevede:
"Norme sul diritto agli studi universitari".