Legge Ordinaria n. 133 del 27/03/2001 G.U. n. 92 del 20 Aprile 2001
Norme relative all' iscrizione ai corsi universitari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  Agli  studenti  nei  confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione  amministrativa,  anteriormente alla data di entrata in
vigore  della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma
universitario  o  di  laurea,  le  universita'  presso  le  quali gli
studenti   stessi   sono  stati  iscritti,  anche  sotto  condizione,
nell'anno  accademico  1999-2000,  consentono l'iscrizione per l'anno
accademico  2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  al  secondo  anno  di altro corso di
diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n.
264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
  2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile
nelle  graduatorie  di  ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad
uno  dei  corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2
agosto  1999,  n.  264,  le  universita'  presso  le  quali risultano
iscritti  nell'anno  accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione al
secondo   anno  del  relativo  corso,  riconoscendo  loro  i  crediti
formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 1999-2000, e'
autorizzato l'utilizzo dei postiriservati ai cittadini non comunitari
residenti  all'estero,  rimasti  non utilizzati in varie sedi e per i
quali  non  e'  pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani
esclusi   per   mancanza   di  posti  utilizzando  lo  scivolo  delle
graduatorie   di   merito.   Le   universita'  consentono,  altresi',
l'iscrizione  al  secondo  anno  del  relativo  corso  di laurea agli
studenti  di  cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo
almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
  3.  Gli  studenti  di  cui  ai  commi 1 e 2, beneficiari per l'anno
accademico  1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di
cui  alla  legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali
provvidenze  ove  abbiano  maturato  i  requisiti richiesti nel corso
universitario frequentato nel predetto anno accademico.
  4.  Agli  studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico
2000-2001  si  iscrivono  al  secondo anno dei corsi universitari, e'
consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
  5.  Sono  nulle le deliberazioni delle universita' in contrasto con
la presente legge.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
          2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi
          universitari):
              "Art.  1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli
          accessi:
                a)  ai  corsi  di  laurea in medicina e chirurgia, in
          medicina  veterinaria,  in odontoiatria e protesi dentaria,
          in architettura, nonche' ai corsi di diploma universitario,
          ovvero  individuati  come  di primo livello in applicazione
          dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e  successive  modificazioni, concernenti la formazione del
          personale   sanitario   infermieristico,  tecnico  e  della
          riabilitazione  ai  sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,  in  conformita'  alla normativa comunitaria
          vigente  e  alle  raccomandazioni  dell'Unione  europea che
          determinano   standard  formativi  tali  da  richiedere  il
          possesso di specifici requisiti;
                b)  ai  corsi  di  laurea in scienza della formazione
          primaria    e   alle   scuole   di   specializzazione   per
          l'insegnamento   secondario,   di   cui,   rispettivamente,
          all'art.  3,  comma  2,  e all'art. 4, comma 2, della legge
          19 novembre 1990, n. 341;
                c)  ai  corsi di formazione specialistica dei medici,
          disciplinati  ai  sensi  del  decreto  legislativo 8 agosto
          1991, n. 257;
                d) alle scuole di specializzazione per le professioni
          legali,  disciplinate  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
                e)  ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione o
          attivazione,  su  proposta  delle universita' e nell'ambito
          della  programmazione  del  sistema  universitario,  per un
          numero  di  anni  corrispondente  alla  durata  legale  del
          corso".
              "Art.  2.  -  1. Sono programmati dalle universita' gli
          accessi:
                a)  ai  corsi  di  laurea  per  i quali l'ordinamento
          didattico  preveda  l'utilizzazione  di  laboratori ad alta
          specializzazione,  di  sistemi  informatici e tecnologici o
          comunque di posti-studio personalizzati;
                b)  ai  corsi  di  diploma  universitario, diversi da
          quelli  di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i quali
          l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come
          parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso
          strutture diverse dall'ateneo;
                c)   ai  corsi  o  alle  scuole  di  specializzazione
          individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui
          all'art.  17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e successive modificazioni.
              2.  Sono  programmati  dall'Universita'  di Trieste gli
          accessi  al  corso  di  laurea  in scienze internazionali e
          diplomatiche   con   sede   in   Gorizia,  in  ragione  dei
          particolari  compiti  di  collaborazione transfrontaliera e
          internazionale adempiuti da tale corso".
              -  La  legge  2 dicembre 1991, n. 390, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 12 dicembre 1991, n. 291, prevede:
          "Norme sul diritto agli studi universitari".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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