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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i princi'pi fondamentali e gli
strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117
e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo
economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e
dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della
persona e della collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli
diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema
turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini
dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le
tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di
migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei
servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si
frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei
cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani
percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita'
motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche
attraverso l'informazione e la formazione professionale degli
addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed
autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni
pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie
marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo
rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la
conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali,
valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti
territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle
materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie
per le quali la regione puo' emanare norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre
regioni. Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
- L'art. 118 della Costituzione conferisce alle regioni
le funzioni amministrative per le materie di cui all'art.
117, salvo quelle di interesse esclusivamente locale. Lo
Stato puo' con legge delegare alla regione l'esercizio di
altre finzioni amministrative. La regione esercita
normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234.
- Il testo dell'art. 56 del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e' il seguente:
"Art. 56 (Turismo e industria alberghiera). - Le
funzioni amministrative relative alla materia "turismo e
industria alberghiera concernono tutti i servizi, le
strutture e le attivita' pubbliche e private riguardanti
l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche
nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria
alberghiera, nonche' gli enti e le aziende pubbliche
operanti nel settore sul piano locale.
Le funzioni predette comprendono tra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi complementari
all'attivita' turistica;
b) la promozione di attivita' sportive e ricreative e
la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di
intesa, per le attivita' e gli impianti di interesse dei
giovani in eta' scolare, con gli organi scolastici. Restano
ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle
attivita' agonistiche ad ogni livello e le relative
attivita' promozionali. Per gli impianti e le attrezzature
da essa promossi, la regione si avvale della consulenza
tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attivita' svolte e sui servizi
gestiti nel territorio regionale, per quanto riguarda le
attivita' turistico-ricreative, dagli automobil club
provinciali".
- L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e' cosi'
modificato:
"Fino a quando con legge regionale non sia riordinata
l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni
i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con
finalita' turistiche, salva la designazione da parte del
Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in
relazione alla permanenza negli enti di interessi
finanziari dello Stato".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59. recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio
1998, n. 116.