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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e
utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
"01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti
pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e
all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' della
stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o
l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto";
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ministro delle
finanze", sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli immobili
soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, nonche', relativamente agli immobili soggetti a tutela
ambientale, con il Ministro dell'ambiente";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni.
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita societa' ai sensi
del comma 1 la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura
del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni,
se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato
dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e'
rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di
altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale
riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro.
Se il progetto e' presentato da una amministrazione dello Stato
ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia del
demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di
cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in
proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di
valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i
fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge";
d) il comma 2 e' abrogato;
e) al comma 3, le parole: "l'esercizio" sono sostituite dalle
seguenti: "la gestione";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi restando
i vincoli gravanti sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni
pubbliche e a soggetti privati";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o
utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del
comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle
competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente
e dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un commissario
straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i
componenti della giunta regionale competente per territorio, che
promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi
compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. Il commissario e' comunque
nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella
proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli
di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e
concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali
siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di
cui al comma 01, puo' essere nominato, in luogo del commissario
straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario
del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i
compiti di cui al predetto comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla
presente legge, opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui
agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il
progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di
settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli
immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario
straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa
destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attivita'. La
conferenza di servizi fissa altresi' il termine entro il quale il
progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o
dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies
determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il
trasferimento della proprieta' degli immobili a favore degli enti
interessati. Se e' stata costituita la societa' di cui al comma
1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo,
valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il
relativo piano finanziario sono predisposti a cura della societa'
medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine
previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo
Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non
siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi
del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di
sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province
o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti
medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita
convenzione che determina le condizioni e le modalita' del
trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione
dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei beni
stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o
gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si
applicano le modalita' di seguito indicate. I piani di sviluppo,
valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza
di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere
preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente
per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono gli immobili oggetto del piano, nonche' rappresentanti
delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio,
dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater";
h) al comma 7, dopo le parole: "del presente articolo", sono
inserite le seguenti: ", salvo quanto diversamente previsto,";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di
conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o
l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere
che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303";
l) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad
oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si
applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonche' del regolamento
dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368";
m) al comma 10, sono soppresse le parole: "e sull'attivita' delle
societa' di cui al comma 3";
n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di
utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere
assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche
a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti
interessati da parte del Ministro delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di
particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali e'
necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di
locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione.
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge,
incompatibili.
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo
4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi
negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di
specifici programmi di dismissione".
2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994,
n. 37.
3. Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate
per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa
individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare,
agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da
parte degli enti locali, con l'impegno di destinazione ad uso
pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni
del presente articolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato, e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 19 (Beni immobili statali). 01. Le
amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti
pubblici o privati possono proporre al Ministero delle
finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' della stessa, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di
determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito
progetto. - 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di
valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze e,
relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche',
relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale,
con il Ministro dell'ambiente, anche in deroga alle norme
di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a
societa' per azioni, anche appositamente costituite,
compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di
essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo
o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti
diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi
governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o
finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni,
scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni
immobili o diritti reali su di essi relativamente alle
operazioni di conferimento o di vendita per le quali
abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di
conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del
codice civile, sono determinati in misura corrispondente
alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono
determinati in base alla stima del consulente di cui al
presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene.
Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e
artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le
modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato
ai sensi dell'art. 32 della presente legge.
1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita
societa' ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria
e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella
cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di
valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli
stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e'
rappresentato dal valore dei beni conferiti. La
partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene
mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da
sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e'
presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da
altri soggetti pubblici o privati, si applica l'art. 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. Fino alla data di piena operativita'
dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I
proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla
societa' di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro
alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote
possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione,
sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti
e per i fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente
legge.
2. (Comma abrogato).
3. Le societa' cui sono conferiti beni che non possono
essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e
corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di
corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter,
fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere
ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.
14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
individuazione di beni e di diritti reali immobiliari
costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per promuovere la costituzione di fondi istituiti con
l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con
contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che
promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di
beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione
statale e dagli enti locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con
corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un
prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali
fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del
bene. La revoca della concessione o la risoluzione del
contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo
finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
assunte con il terzo finanziatore.
6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo,
valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua
attuazione, decisioni rimesse alle competenze di
amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e
dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un
commissario straordinario del Governo, da scegliere
preferibilmente tra i componenti della giunta regionale
competente per territorio, che promuove e cura il
coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la
convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni e integrazioni. Il
commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni
interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia
del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla
localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi
immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia
opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01,
puo' essere nominato, in luogo del commissario
straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario
straordinario del Governo con competenza estesa al
territorio regionale, con i compiti di cui al predetto
comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non
previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e
con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il
progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai
piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,
nonche', per gli immobili adibiti ad uso governativo, su
proposta del commissario straordinario del Governo, ove
nominato, una loro diversa destinazione, previa
rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di
servizi fissa altresi' il termine entro il quale il
progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del
progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi
6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
dell'intervento, il trasferimento della proprieta' degli
immobili a favore degli enti interessati. Se e' stata
costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il progetto
esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e
utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo
piano finanziario sono predisposti a cura della societa'
medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il
termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la
retrocessione del bene allo Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato,
per i quali non siano stati presentati progetti di
valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non
adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di
sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su
richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
sulla base di apposita convenzione che determina le
condizioni e le modalita' del trasferimento e le quote di
partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi
derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del
piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine
stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di
seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od
utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di
servizi, istruita da un commissario straordinario, da
scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta
regionale competente per territorio, nominato ai sensi
dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui
partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono gli immobili oggetto del piano, nonche'
rappresentanti delle altre amministrazioni statali
interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' di cui all'art. 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministro delle finanze e
degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in
sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle
amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni
contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata
la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" e'
sostituita dalla seguente: "centoventi".
9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente
articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al
demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni
dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo
previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente
articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste
possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi
da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche
gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto,
secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione
ai soggetti interessati da parte del Ministro delle
finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse
pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i
quali e' necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del
contratto di locazione in caso di violazione delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme,
anche di legge, incompatibili.
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli immobili di cui all'art. 3, commi da 99 a
105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
e integrato dall'art. 4, commi da 3 a 7, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti
dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici
programmi di dismissione.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 10, della
citata legge 23 dicembre 1999, n. 488:
"Art. 4 (Patrimonio immobiliare dello Stato). - 1.-9.
(Omissis).
10. Il comma 1 dell'art. 19 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito
del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa'
per azioni, anche appositamente costituite, compendi o
singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se
per legge o per provvedimento amministrativo o per altro
titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la
loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale di uno
o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati
anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I
consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi
dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi relativamente alle operazioni di
conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato
attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini
di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base
alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo
Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle
finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del
diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini
stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
della presente legge".
11.-16. (Omissis).".
- La legge 5 gennaio 1994, n. 37, reca "Norme per la
tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352".