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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Misura dell'indennizzo).
1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei
territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di
pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre
1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5
aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, e'
riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella
Tabella A annessa alla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 5 aprile 1985, n. 135, reca: "Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'estero".
- La legge 29 gennaio 1994, n. 98, reca:
"Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative
alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'estero .".