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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive
meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare
adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecita'
secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica
internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica,
non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni
economiche e sociali in campo assistenziale.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.