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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
aprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soci lavoratori di cooperativa
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle
cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di
previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro
dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta,
nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la
cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo
un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce
comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione
dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti
gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente
legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio
lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).