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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Misura cautelare dell'allontanamento
dalla casa familiare)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale
e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico ministero puo'
chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure
patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il
provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia
successivamente revocata".
2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il
provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive
all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di
non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del
giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere
determinate modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita'
della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo' inoltre
prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il
luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei
prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le
relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi'
ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle
persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta,
rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura
dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento.
Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente
al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato,
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento
ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche
successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo
non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi,
anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o
perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli,
perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista
dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro
provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti
economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei
figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se
mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene
revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli
570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei
prossimi congiunti o del convivente, la misura puo' essere disposta
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 291 del codice di procedura penale, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, reca:
"Art. 291 (Procedimento applicativo). - 1. Le misure
sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la
richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore
dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive
gia' depositate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi
causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e
sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze
cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura
richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara
la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
disposizioni dell'art. 27.
2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico
ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della
persona offesa, le misure patrimoniali provvisori e di cui
all'art. 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
la misura cautelare sia successivamente revocata.".
- L'art. 282 del codice di procedura penale reca:
"Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il
giudice prescrive all'imputato di presentarsi in un
determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di
abitazione dell'imputato."
- L'art. 708 del codice di procedura civile reca:
"Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti
del presidente). - Il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di
conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio,
da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze,
l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177".
- L'art. 570 del codice penale reca:
"Art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza
familiare). - Chiunque, abbandonando il domicilio
domestico, o comunque serbando una condotta contraria
all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori,
o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due
milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e'
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del
precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' preveduto come piu' grave da un'altra
disposizione di legge.".
- L'art. 571 del codice penale reca:
"Art. 571 (Abuso dei mezzi di correzione e di
disciplina). - Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di
disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua
autorita', o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se
dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o
nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano
le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un
terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da
tre ad otto anni.".
- L'art. 600-bis del codice penale reca:
"Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non
inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un
terzo se colui che commette il fatto e' persona minore
degli anni diciotto.".
- L'art. 600-ter del codice penale reca:
"Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque
sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo ed
al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri,
anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con
la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.".
- L'art. 600-quater del codice penale reca:
"Art. 600-quater (Detenzione di materiale
pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o
dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e'
punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non
inferiore a lire tre milioni.".
- L'art. 609-bis del codice penale reca:
"Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.".
- L'art. 609-ter del codice penale reca:
"Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena e'
della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci.".
- L'art. 609-quater del codice penale reca:
"Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una
relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.".
- L'art. 609-quinquies del codice penale reca:
"Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- L'art. 609-octies del codice penale reca:
"Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.".
- L'art. 280 del codice di procedura penale reca:
"Art.280 (Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dal commi 2 e 3 del
presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in
questo capo (281-286) possono essere applicate solo quando
si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare.".