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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431)
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e' sostituito dal seguente:
"5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite,
entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la
ripartizione e' effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province
autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai
sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei
lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno".
2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le risorse di cui
al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni
dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province
autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla
provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli
oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta
sono posti a carico dell'ente inadempiente".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
"Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilita' nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2001 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
dei lavori pubblici, previa intesa in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al
fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province
autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di
risorse messe a disposizione dalle singole regioni e
province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e'
comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il
30 ottobre di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse
attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni
dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e
alle provincie autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma
inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri
connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad
acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del C.I.P.E. 6 maggio 1998,
non sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.".