Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e
successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla
presente legge, si applicano:
a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi i militari che,
nel periodo dal 1o gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal
servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono
avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n.
53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione
del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso
trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole
sistemazione, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o
fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla
partecipazione ad attivita' sindacali, ovvero a fatti compiuti o
comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati
da avvenimenti di rilievo politico;
b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, il cui rapporto di lavoro e' stato risolto, tra il 1o
gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente
dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di
credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o
alla partecipazione ad attivita' sindacali, ovvero a fatti compiuti o
comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati
da avvenimenti di rilievo politico;
c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorita' ai
sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947,
n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5
settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami
biennali e dei brevi periodi di aggiornamento, per motivi da
ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 496 del 1974
(Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza), come integrato
dall'art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, e' il
seguente:
"Art. 7. - Agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
arruolati in virtu' del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal
servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera
secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio
1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il
servizio prestato e l'anzianita' di grado rivestito nella
polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.
Le stesse norme si applicano a favore dei militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518.
I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette
norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con
decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione
dal servizio, fermo restando i limiti di eta' del grado
rivestito prima della ricostruzione della carriera.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono
al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal
servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.".
Nota all'art. 1, comma 1:
- La legge 15 febbraio 1974, n. 36, reca: "Norme in
favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro
sia stato risolto per motivi politici e sindacali".
Note all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 27 febbraio 1955, n. 53, reca: "Esodo
volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello
Stato".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Per il titolo del decreto legislativo n. 29 del 1993
si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1, lettera a).
Note all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384,
reca: "Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di
ufficiali generali superiori in servizio permanente
effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 maggio 1947, n. 500, reca: "Collocamento a riposo
o dispensa dal servizio, a domanda o di autorita', dei
sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli
aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con
grado corrispondente della Marina militare in carriera
continuativa".
- Il decreto legislativo del Capo provvsorio dello
Stato 5 settembre 1947, n. 1220, reca: "Collocamento a
riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorita',
dei sottufficiali dell'Aeronautica".