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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi
fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli
effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in
applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174,
paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a
minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti
e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 32 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana".
- Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo
dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale
mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della
diversita' delle situazioni nelle varie regioni della
Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in
via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonche' sul principio "chi inquina paga .
In tale contesto, le misure di armonizzazione
rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente
comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per
motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di
controllo".