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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne
agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito
denominato "Accordo".
2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al comma 1,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita'
all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.