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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
193 del 21 agosto 2001. A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 23.