Legge Ordinaria n. 38 del 23/02/2001 G.U. n. 56 dell'8 Marzo 2001
Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Riconoscimento della minoranza slovena)

1.  La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani
appartenenti   alla  minoranza  linguistica  slovena  presente  nelle
province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6
della  Costituzione  e  dell'articolo 3 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento   ed  ai  principi  proclamati  nella  Dichiarazione
universale  dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e
nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.
2.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti  alla minoranza linguistica
slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n.
482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione
          della Repubblica italiana, e' il seguente:
              "Art.  2.  -  La  Repubblica  riconosce  e garantisce i
          diritti  inviolabili  dell'uomo, sia come singolo sia nelle
          formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.".
              "Art.  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita'
          sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione
          di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
              E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
          liberta'  e  l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il
          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese".
              "Art.  6.  - La Repubblica tutela con apposite norme le
          minoranze linguistiche".
              - Il  testo  dell'art.  3  della  legge  costituzionale
          31 gennaio  1963,  n.  1  (Statuto  speciale  della regione
          Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente:
              "Nella  regione e' riconosciuta parita' di diritti e di
          trattamento  a  tutti  i cittadini, qualunque sia il gruppo
          linguistico  al  quale  appartengono,  con  la salvaguardia
          delle rispettive caratteristiche etniche e culturali".
              - La  legge  15 dicembre  1999,  n. 482, reca: "Norme a
          tutela delle minoranze linguistiche storiche".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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