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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Dichiarazione di emersione
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali
e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo
2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due
periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si
impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente
incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo
al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto,
fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto
emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento
stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per
il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo
periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di
imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel
calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni
in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore
imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi
dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si
applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per
cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo
periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di
emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro
redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva
dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per
il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per
cento per il terzo anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione
di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e
previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara,
per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si
perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per
cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi
periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti
fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il
pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica
soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro
rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di
interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui
agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e
civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative
all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono
sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il
pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al
comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione
pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque
anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino
al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui
all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle
risorse disponibili presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati
all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi
connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del
lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un
piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002,
mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce
priorita' di intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed
e' basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei
dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi
di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni
mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle
contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' determinata la quota del predetto
fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto
emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la
quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale
dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi
del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri
concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione
previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4
del presente articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata
la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale
relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di
emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il
fondo, nonche' la quota del trattamento previdenziale relativa ai
medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3
dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000,
n. 76:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.".
"Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge
24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema
penale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, supplemento ordinario:
"Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o
denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in
parte non conformi al vero, e' punito con la reclusione
fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento
di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
e assistenza obbligatorie per un importo mensile non
inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e
il cinquanta per cento dei contributi complessivamente
dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
l'evasione accertata formi oggetto di ricorso
amministrativo o giudiziario il procedimento penale e'
sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Emersione di basi imponibili e riduzione del
carico tributario sui redditi d'impresa). - 1. Le maggiori
entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili
dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto
dell'applicazione delle disposizioni per favorire
l'emersione, di cui all'art. 116 della presente legge, sono
destinate ad un fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica finalizzato, con appositi
provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La
riduzione e' effettuata con priorita' temporale nelle aree
e nei territori di cui al comma 10 dell'art. 7.
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).".
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. -
1-quater. (Omissis).
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3-4. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231,
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1996, n. 281, supplemento ordinario):
"Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di
riallineamento retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese operanti nei
territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori
disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali,
delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e'
sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e
c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli
accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati
dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente
collegate con le associazioni ed organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e
tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento
dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali
di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita'
pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione
a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e
comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione,
l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di
recepimento con le stesse parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono concessi
dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali
e quelli aziendali di recepimento da depositare
rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali
di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia
integralmente assolto gli obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente
organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore
a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza
mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi
tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della
gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione
alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione
era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui
al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le
sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione
degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo
periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o
proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi
relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai
commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con
esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento
della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la
regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque
congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la
pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la
violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' .
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere
effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il
mancato rispetto del programma graduale di riallineamento
dei trattamenti economici contenuto nell'accordo
territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo
provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di
fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni
a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi,
per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il
termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato
l'apposito verbale aziendale di recepimento. I
provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento.
L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da
leggi speciali in materia di contributi e di premi e le
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio. Qualora al momento dell'avvenuto
riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a
quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di
cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono
subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza
fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta
nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori
cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per
riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi
pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento
della parita' di trattamento retributivo.
3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di
cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori
ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino
alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al
comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota
percentuale della base imponibile contributiva di cui al
comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute
devono essere versate negli stessi termini e con le stesse
modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da
effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti
soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle
ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle
dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di
pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle
integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa
sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i
percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento
tributario e nei loro confronti non e' esercitabile
l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni
eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli
altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-quater e al presente comma si applicano anche se le
violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
le somme pagate anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le
controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al
termine finale per la presentazione delle dichiarazioni,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte
mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da
parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la
controversia, di copia, anche fotostatica, della
documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi
contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre
solare successivo al contratto di recepimento,
con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei
contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica
del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione
della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra
sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi contributivi per i periodi pregressi,
l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce
l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare,
anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di
cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiori al 25 per cento del minimale
e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare,
entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di
retribuzione giornaliera, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La
presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione
retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al
combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra
la retribuzione di riferimento per il versamento dei
predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui
al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e
della misura della pensione, con onere a carico del Fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse
preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e
modalita' per il riconoscimento dei predetti accrediti di
contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano
la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di
riallineamento contributivo, compresi quelli gia'
stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali
fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica
sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti
eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
valutazioni effettuate al momento della stipulazione
dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di
aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che
hanno stipulato il primitivo accordo.
5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di
riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici
nei territori diversi da quelli nei quali possono essere
stipulati gli accordi medesimi, fino al completo
riallineamento.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel
programmare l'attivita' ispettiva di concerto con gli
istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente
istituite a livello provinciale delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di
contrastare le forme di lavoro irregolare.
6-bis. (Comma abrogato).".
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 78 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
supplemento ordinario:
"Art. 75 (Modifiche alle disposizioni in materia di
contratti di riallineamento retributivo). - 1. All'art. 5
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le
imprese operanti nei territori individuati dall'art. 1
della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sostituite dalle
seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui
alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione
di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia, ;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi
provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non
abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente
organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore
a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza
mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi
tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della
gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione
alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione
era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui
al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le
sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione
degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo
periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o
proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi
relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai
commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con
esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento
della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la
regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque
congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la
pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la
violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' ;
c) al comma 3, dopo il quarto periodo, e' inserito il
seguente: "Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento
il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello
dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al
comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al
pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale
retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del
programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo
che la diminuzione sia avvenuta per riduzione
dell'attivita' attestata dalle parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale ;
d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
"3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di
cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori
ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino
alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al
comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota
percentuale della base imponibile contributiva di cui al
comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute
devono essere versate negli stessi termini e con le stesse
modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da
effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti
soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle
ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle
dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di
pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle
integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa
sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i
percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento
tributario e nei loro confronti non e' esercitabile
l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni
eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli
altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-quater e al presente comma si applicano anche se le
violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
le somme pagate anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le
controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al
termine finale per la presentazione delle dichiarazioni,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte
mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da
parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la
controversia, di copia, anche fotostatica, della
documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi
contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre
solare successivo al contratto di recepimento,
con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei
contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica
del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione
della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra
sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi contributivi per i periodi pregressi,
l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce
l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare,
anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS ;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di
riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici
nei territori diversi da quelli nei quali possono essere
stipulati gli accordi medesimi, fino al completo
riallineamento. ;
f) Il comma 6-bis e' abrogato.
2. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e' abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la
stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali
di recepimento di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti. Sono
fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di
recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di
entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo
e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli
92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.".
"Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di
emersione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del
lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato,
che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei
Ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a
conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di
informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle
scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attivita'
degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione
istruite dalle commissioni locali per la successiva
trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono
tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi
di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in
loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio
dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro per le politiche agricole, dal presidente
dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dal presidente dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
componente designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne
il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato
o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale
tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di
appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite,
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle
imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di
aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito
tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3 . Le commissioni sono composte
da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di
presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche
aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera
paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, della
legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell'art. 3 del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette
commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da
consentire alla commissione di espletare le sue funzioni.
Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento,
puo' essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di
cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.".
- Si riporta il testo dell'art. 63 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per
l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare). - 1.
In attesa della revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art.
45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n.
144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di
cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite
complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'art. 15,
comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non
superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario
contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'art. 66,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10
miliardi sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi .
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per
l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del
lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. (Comma abrogato).
4. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al
comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette
commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro .".
- Si riporta il testo dell'art. 116 della citata legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un
anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle
Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n.
236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
alle condizioni dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
concesso, per la durata del programma di riallineamento e,
comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno
sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i
lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al
comma 3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato
nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il
terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
il programma di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita' e
con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento
antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i
lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione
dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere
anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
comma 3 e' abrogato.
7. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove e' sostituita dalla
seguente: "dieci , dopo le parole: "della programmazione
economica, e' inserita la seguente: "due ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del
Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a
decorrere dall'anno 2001 ;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi' a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3 ;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di
cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale .
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e'
sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del
presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, fissano criteri e modalita' per
la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo
comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati
adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore, comprovati dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per
periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti
dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita'
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall'art. 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1997, n. 166, e
successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 220 e 221, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalita' ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le
modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra
quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in
base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente
articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti
dell'ente previdenziale che potra' essere posto a
conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto
delle scadenze temporali previste per il pagamento dei
contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita'
operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. L'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o
denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o,
in, parte, non conformi al vero, e' punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni
mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
l'evasione accertata formi oggetto di ricorso
amministrativo o giudiziario il procedimento penale e'
sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario .
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione.".