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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione e compiti)
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso
di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari
associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano
comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e
istituzionale, con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche'
degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata
di tipo mafioso e similari;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre
1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive
modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la
giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere
iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne
l'efficacia;
c) accertare la congruita' della normativa vigente e della
conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di
carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per
rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti
e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue
connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo
agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da
quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte
sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai processi di
internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni
criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attivita'
illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;
e) accertare le modalita' di difesa del sistema degli appalti e delle
opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse
forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalita' di
interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che
regola gli appalti e le opere pubbliche;
f) verificare la congruita' della normativa vigente per la
prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei
patrimoni illeciti, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o
altre utilita' che rappresentino il provento della criminalita'
organizzata, nonche' l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia
delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere
legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in
riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla
cooperazione giudiziaria;
g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione
patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e
produttivo, proponendo le misure idonee a renderle piu' efficaci;
h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche' ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o
piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo
6.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita'".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca:
"Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e
31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia.".
Note all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca:
"Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia.".
- Il decreto legislativo 29 maggio 1993, n. 119, reca:
"Disciplina del cambiamento delle generalita' per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia".
- Il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre
1994, n. 687, reca: "Regolamento recante norme dirette ad
individuare i criteri di formulazione del programma di
protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le
relative modalita' di attuazione.".
La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: "Modifica della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio
di coloro che collaborano con la giustizia nonche'
disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza.".