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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a
Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo e al secondo Protocollo
relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con
dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.