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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni
urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della
giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia
cautelare e' stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia
per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite
non e' soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6,
del codice di procedura penale.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino