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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Rinvio dell'esecuzione della pena
1. L'articolo 146 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). -
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta'
inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi
dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale,
ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della
quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo
stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della
malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le
certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai
trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il
differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza
si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla potesta' sul
figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore,
viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione
di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi".
2. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale e'
sostituito dal seguente:
"3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere
eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre
anni".
3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, e' sostituito
dal seguente:
"Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento
e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potesta'
sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio
muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre".
4. All'articolo 147 del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o,
se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 286-bis, comma 2 del
codice di procedura penale:
"2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria
e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali
per il loro accertamento".
- Si riporta il testo dell'art. 330 del codice civile:
"Art. 330 (Decadenza della potesta' sui figli). - Il
giudice puo' pronunziare la decadenza della potesta'
[c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad
essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo'
ordinare l'allontanamento del figlio della residenza
familiare.".
- Si riporta il testo dell'art. 147 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della
pena). L'esecuzione di una pena puo' essere differita:
1) se e' presentata domanda di grazia [c.p. 174], e
l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma
dell'articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della liberta' personale
deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di
grave infermita' fisica;
3) se una pena restrittiva della liberta' personale
deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di
eta' inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non
puo' essere differita per un periodo superiore
complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui
la sentenza e' divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se
la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il
provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata
decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'art. 330
del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato
ovvero affidato ad altri che alla madre.
Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere
adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il
concreto pericolo della commissione di delitti.".