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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di
previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni
autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono
introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle
annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di
previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O.