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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1
marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo
svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'argomento della legge 1 marzo 2001, n. 39, e'
riportato nella nota all'art. 1.
Nota all'art. 1
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 1 marzo
2001, n. 39, (Contributo straordinario per lo svolgimento
dei XIX Giochi mondiali silenziosi), e' il seguente:
"1. E' attribuito al comitato organizzatore locale dei
Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento
delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi
mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1
agosto 2001.".