Legge Ordinaria n. 428 del 03/12/2001 G.U. n. 288 del 12 Dicembre 2001
Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all' articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  Per  l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il
controllo  della falda acquifera di Milano e' autorizzata la spesa, a
favore  della  regione  Lombardia,  di lire 10.000 milioni per l'anno
2001,  di  lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni
per l'anno 2003.
  2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea
del porto di Molfetta e' autorizzata la spesa, a favore della regione
Puglia,  di  lire  3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003.
  3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171,
come  da  ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27
marzo  2001,  n.  122,  le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite
dalle  seguenti:  "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della
effettiva  disponibilita'  di  acqua  per  il  tramite  di acquedotti
rurali".
  4.  All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni
per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica  per  l'anno  2001,
utilizzando,  quanto  a  lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni  2002  e  2003,  l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero  e, quanto a lire 3.000 milioni per
ciascuno  degli  anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 dicembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n.
          171, e' riportato nelle note all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n.
          171  (Interventi  per  la  salvaguardia  di  Venezia), come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   3. - Il   piano  comprensoriale  stabilisce  le
          direttive  da osservare nel territorio del comprensorio per
          la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
              Tali direttive riguardano:
                a) lo  sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli
          insediamenti abitativi, produttivi e terziari;
                b) le  zone  da  riservare  a speciali destinazioni e
          quelle  da  assoggettare  a speciali vincoli o limitazioni,
          con  particolare  riferimento  alle  localita' di interesse
          paesistico,  storico,  archeologico, artistico, monumentale
          ed ambientale;
                c) le  limitazioni  specificamente  preordinate  alla
          tutela  dell'ambiente  naturale,  alla  preservazione della
          unita'  ecologica e fisica della laguna, alla preservazione
          delle  barene  ed  all'esclusione  di  ulteriori  opere  di
          imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico
          ed  idrico  e,  in  particolare, al divieto di insediamenti
          industriali  inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle
          acque sopra e sotto suolo;
                d) l'apertura  delle  valli  da  pesca  ai fini della
          libera espansione della marea;
                e) il sistema delle infrastrutture e delle principali
          attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere
          portuali.
              E' consentito sino al 31 dicembre 2004, e comunque fino
          al  momento  della effettiva disponibilita' di acqua per il
          tramite  di  acquedotti  rurali  il prelievo delle acque di
          falda  ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni
          di   Cavallino   Treporti,   di   Punta   Sabbioni   e   di
          Sant'Erasmo.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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