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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il
controllo della falda acquifera di Milano e' autorizzata la spesa, a
favore della regione Lombardia, di lire 10.000 milioni per l'anno
2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni
per l'anno 2003.
2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea
del porto di Molfetta e' autorizzata la spesa, a favore della regione
Puglia, di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003.
3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171,
come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27
marzo 2001, n. 122, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della
effettiva disponibilita' di acqua per il tramite di acquedotti
rurali".
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni
per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n.
171, e' riportato nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n.
171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Il piano comprensoriale stabilisce le
direttive da osservare nel territorio del comprensorio per
la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Tali direttive riguardano:
a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli
insediamenti abitativi, produttivi e terziari;
b) le zone da riservare a speciali destinazioni e
quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni,
con particolare riferimento alle localita' di interesse
paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale
ed ambientale;
c) le limitazioni specificamente preordinate alla
tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della
unita' ecologica e fisica della laguna, alla preservazione
delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di
imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico
ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti
industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle
acque sopra e sotto suolo;
d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della
libera espansione della marea;
e) il sistema delle infrastrutture e delle principali
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere
portuali.
E' consentito sino al 31 dicembre 2004, e comunque fino
al momento della effettiva disponibilita' di acqua per il
tramite di acquedotti rurali il prelievo delle acque di
falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni
di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di
Sant'Erasmo.".