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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di
riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti
piu' significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla
Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000,
nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli
interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio,
sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito
degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'argomento del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 304, e' riportato nella nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 238 (Disposizioni urgenti per assicurare lo
svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine
transnazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2000, n. 304, e' il seguente:
"2. Per gli interventi strutturali, anche di natura
mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della
Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione
speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma
1, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di
lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o
altre operazioni che il comune di Palermo e' autorizzato ad
effettuare. Per le stesse finalita' la regione siciliana
puo' destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui
fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei
programmi di edilizia residenziale pubblica".