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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134,
e' sostituito dal seguente:
"2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16
della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1
luglio 2002".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli