Legge Ordinaria n. 437 del 06/12/2001 G.U. n. 293 del 18 Dicembre 2001
Modifica all' articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il  testo  della  legge sul gratuito patrocinio, approvato con
regio  decreto  30  dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16
della  legge  11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1
luglio 2002".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 6 dicembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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