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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste
elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75
e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla
presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di
voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del
territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono
iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida
limitatamente ad essa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo degli articoli 48, 75 e 138 della
Costituzione:
"Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio e' dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalita' per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e'
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per
incapacita' civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla
legge".
"Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum".
"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposto a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e'
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".