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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita')
1. La presente legge, in conformita' alla politica comunitaria sulla
sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili,
al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le
conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi
cisterna, promuove l'uso di navi cisterna a basso impatto ambientale
e dotate dei piu' elevati standard di sicurezza e lo sviluppo
dell'attivita' di controllo e assistenza al traffico marittimo
mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le
coste nazionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.