Legge Ordinaria n. 57 del 05/03/2001 G.U. n. 66 del 20 Marzo 2001
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
  (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli
a motore)

  1.  Dopo  l'articolo  12  della  legge  24 dicembre 1969, n. 990 e'
inserito il seguente:
  "Art.  12-bis  -  1.  Al  fine  di  garantire  la  trasparenza e la
concorrenzialita'  delle  offerte  dei  servizi assicurativi, nonche'
un'adeguata  informazione  agli utenti, e' fatto obbligo alle imprese
di  assicurazione  esercenti  il ramo dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al
comma  4,  indicando  altresi'  il  periodo  al  quale  gli stessi si
riferiscono,   mediante  appositi  opuscoli,  materiale  promozionale
ovvero annunci pubblicitari.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle  imprese  di  assicurazione di rendere
visibili  agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi
informativi  telematici,  le  tariffe  e le condizioni concernenti le
polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori,
autocarri  e  natanti soggetti alla disciplina della presente legge e
di  evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni
di  garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario
o  del  conducente,  per  sinistri  occorsi o causati in occasione di
guida  del  veicolo  assicurato  da  parte  di  persona  diversa  dal
proprietario  o  da  persona  designata  contrattualmente alla guida,
dalla tariffa di riferimento usata.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma 5, del
decreto-legge  28  marzo  2000,  n. 70, convertito con modificazioni,
dalla  legge  26  maggio  2000,  n. 137, la disdetta dei contratti ai
sensi  della  presente  legge  deve  essere  inviata  a  mezzo  fax o
raccomandata  almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di scadenza
indicata in polizza.
  4.  Sono  definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a
polizze  di  assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli
oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
    a)  persona  fisica  di sesso maschile di 18 anni di eta', che si
assicura  per  la  prima volta con la formula tariffaria bonus-malus,
con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per  un'automobile  di  1.300  centimetri  cubici  di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
    b)  persona  fisica  di  sesso maschile di 28 anni di eta', con 8
anni  di  guida  senza  sinistri,  che  si  assicura  con  la formula
tariffaria  bonus-malus,  con  un  massimale  pari  a  quello  minimo
previsto  dalla  legge  vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
    c)  persona  fisica  di sesso maschile di 35 anni di eta', con 10
anni  di  guida  senza  sinistri,  che  si  assicura  con  la formula
tariffaria  bonus-malus,  con  un  massimale  pari  a  quello  minimo
previsto  dalla  legge  vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
    d)  persona  fisica  di  sesso maschile di 40 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a  quello  minimo  previsto  dalla  legge  vigente  nella  classe cui
corrisponde  il  massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
    e)  persona  fisica  di  sesso maschile di 21 anni di eta', con 2
anni  di  guida  con  un  sinistro,  che  si  assicura con la formula
tariffaria  bonus-malus,  con  un  massimale  pari  a  quello  minimo
previsto  dalla  legge  vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
    f)  persona  fisica  di  sesso maschile di 45 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a  quello  minimo  previsto  dalla  legge  vigente  nella  classe cui
corrisponde   il   massimo  del  malus  per  un'automobile  di  1.300
centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
    g)  persona  fisica  di  sesso maschile di 18 anni di eta' che si
assicura  per  la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e
con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
    h)  imprese  esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che
si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
    i)  imprese  esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che
si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
    5.   Le   imprese  di  assicurazione  sono  tenute  a  comunicare
all'ISVAP,  al  Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti
(CNCU)  istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competenti  per
territorio,  i  premi  annuali  di  riferimento  offerti  agli utenti
all'inizio di ogni semestre.
  6.  Le  comunicazioni  di  cui  al comma 5 devono essere effettuate
entro  il  31  ottobre,  per  il  semestre  gennaio-giugno  dell'anno
successivo,  ed  entro  il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre
dell'anno in corso.
  7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate
dalle  imprese  di  assicurazione  almeno sessanta giorni prima della
loro applicazione.
  8.  I  premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati
dall'impresa in ogni singola provincia".
  2.  Le  imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni
di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969,  n.  990,  introdotto  dal comma 1 del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni
di  cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate
nel  periodo  compreso  tra  il  1o  e il 10 aprile per il successivo
semestre  luglio-dicembre  e  nel  periodo compreso tra il 1o e il 10
ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
 
             Avvertenza:
                 In  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  del  29  marzo  2001 si procedera' alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredata
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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