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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
"2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte
d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di
garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli
elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o
della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I
consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori
sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede
del procedimento e della reperibilita'".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in
nota all'art. 3.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in
nota all'art. 3.