Legge Ordinaria n. 61 del 07/03/2001 G.U. n. 67 del 21 Marzo 2001
Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di
promozione   sociale   e  di  tutela  degli  associati  svolte  dalle
Associazioni  combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.
93,  sottoposte  alla  propria vigilanza, per gli esercizi finanziari
2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita'  di  cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi
per un importo complessivo di lire 4 miliardi annue.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amininistrazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e,
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, comma 1:
              - La  legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca: "Norme per la
          concessione     di     contributi     alle     associazioni
          combattentistiche".
              - La  legge  28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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