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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizioni e disciplina
del prodotto editoriale)
1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il
libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che
riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i
prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad
uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo
spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su
supporto di qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno
ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica,
alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla
diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da
una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e'
sottoposto, altresi', agli obblighi previsti dall'articolo 5 della
medesima legge n. 47 del 1948.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della
legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa):
"Art. 2 (Indicazioni obbligatorie sugli
stampati). - Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno
della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello
stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie
d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere
devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile.
All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non
obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve
corrispondere identita' di contenuto in tutti gli
esemplari.".
"Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico
puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e
della persona che esercita l'impresa giornalistica, se
questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto,
se proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato, verificata la regolarita' dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla
cancelleria.
Il registro e' pubblico.".