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Legge Ordinaria n. 63 del 01/03/2001 G.U. n. 68 del 22 Marzo 2001
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell' articolo 111 della Costituzione
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell' articolo 111 della Costituzione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse. 2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi". 3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: "c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)". 4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse. 5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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