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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura
penale, le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura
penale le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli
stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un
ritardo nella definizione degli stessi".
3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le
lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
"c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)".
4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse.
5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in
occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o
ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che
sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle
altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza
influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".