Legge Ordinaria n. 64 del 06/03/2001 G.U. n. 68 del 22 Marzo 2001
Istituzione del servizio civile nazionale
       La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       (Principi e finalita'). 
 
   1. E' Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: 
 
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
   difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari; 
b) favorire  la  realizzazione   dei   principi   costituzionali   di
   solidarieta' sociale; 
c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello  nazionale
   ed  internazionale,  con  particolare  riguardo  alla  tutela  dei
   diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla  educazione  alla
   pace fra i popoli; 
d) partecipare  alla  salvaguardia  e  tutela  del  patrimonio  della
   Nazione, con particolare riguardo  ai  settori  ambientale,  anche
   sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di  montagna,  forestale,
   storico-artistico, culturale e della protezione civile; 
e) contribuire  alla  formazione   civica,   sociale,   culturale   e
   professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in  enti
   ed amministrazioni operanti all'estero. 
 
    

                Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    

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