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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia
di attivita' fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
117 della Costituzione e in conformita' con i principi della
normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.
2. Il sistema fieristico e' rilevante ai fini della promozione
delle attivita' economiche, della valorizzazione dei sistemi
produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della
cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a
beneficio del consumatore.
3. L'attivita' fieristica e' libera. Lo Stato e le regioni, di
concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive
competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la
liberta' d'impresa, anche tutelando la parita' di condizioni per
l'accesso alle strutture nonche' l'adeguatezza della qualita' dei
servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il
coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonche' la pubblicita'
dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principali fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei o biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita' acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazioni e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura, e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata
in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63), "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa",
e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1, sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2,
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico nonche' le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sona trasmessi
alle competenti commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
da: "nonche' la funzione di indirizzo fino a: "n. 382 e
alle parole "e con la Comunita' economica europea , nonche'
il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed ;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli
atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano ;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche
per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento ;
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1997, n.
281".